IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli
articoli 5 e 32 nonche' l'allegato C; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare l'articolo 35, comma 2, secondo periodo; 
  Vista  la  direttiva  2014/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   per   l'armonizzazione   delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  agli  ascensori  e   ai
componenti di sicurezza per ascensori (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante
attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che
modifica  la  direttiva  95/16/CE  relativa  agli  ascensori,  ed  in
particolare l'articolo 16 che, confermando il  potere  di  intervento
regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le  disposizioni
di attuazione della  medesima  direttiva  2006/42/CE,  per  la  parte
relativa alle  modifiche  della  direttiva  95/16/CE  in  materia  di
ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la
parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia  di
ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  2015,
n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile  1999,  n.  162,  per  chiudere  la  procedura  di  infrazione
2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazione  della   direttiva
95/16/CE  relativa  agli   ascensori   e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2016; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dello sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'interno,  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,   della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,
n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.
162,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  il  titolo  del  regolamento  e'   sostituito   dal   seguente:
«Regolamento  recante  norme   per   l'attuazione   della   direttiva
2014/33/UE, relativa agli ascensori ed  ai  componenti  di  sicurezza
degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori»; 
  b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente  regolamento,
quando non diversamente specificato, si  applica  agli  ascensori  in
servizio permanente negli edifici e nelle  costruzioni  destinati  al
trasporto: 
  a) di persone; 
  b) di persone e cose; 
  c) soltanto di cose, se il  supporto  del  carico  e'  accessibile,
ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di
comandi situati all'interno del supporto del carico o  a  portata  di
una persona all'interno del supporto del carico. 
  2. Il presente regolamento si  applica  inoltre  ai  componenti  di
sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III  utilizzati  negli
ascensori di cui al comma 1. 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
  a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita'  di  spostamento
non supera 0,15 m/s; 
  b) gli ascensori da cantiere; 
  c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; 
  d) gli  ascensori  appositamente  progettati  e  costruiti  a  fini
militari o di mantenimento dell'ordine; 
  e)  gli  apparecchi  di  sollevamento  dai  quali  possono   essere
effettuati lavori; 
  f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
  g) gli apparecchi di  sollevamento  destinati  al  sollevamento  di
artisti durante le rappresentazioni; 
  h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; 
  i) gli apparecchi di  sollevamento  collegati  ad  una  macchina  e
destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro,  compresi  i
punti di manutenzione e ispezione delle macchine; 
  l) i treni a cremagliera; 
  m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 
  4. Se per un  ascensore  o  per  un  componente  di  sicurezza  per
ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono  previsti,  in
tutto o in parte, da una  normativa  specifica  dell'Unione  o  dalle
relative norme nazionali di attuazione, il presente  regolamento  non
si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o  componenti  di
sicurezza  per  ascensori  e  a  questi  rischi  non  appena  diventa
applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative  norme
nazionali di attuazione.»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  regolamento  si
intende per: 
  a) "ascensore": un apparecchio di sollevamento  che  collega  piani
definiti, mediante un supporto del carico che si sposta  lungo  guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi
o un apparecchio di sollevamento che  si  sposta  lungo  un  percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo  guide
rigide; 
  b) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che  sorregge  le
persone o le cose per sollevarle o abbassarle; 
  c)  "ascensore  modello":  un  ascensore  rappresentativo  la   cui
documentazione tecnica indica come  saranno  rispettati  i  requisiti
essenziali di salute e di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  negli
ascensori  derivati  dell'ascensore  modello,  definito  in  base   a
parametri oggettivi  e  che  utilizza  componenti  di  sicurezza  per
ascensori identici; 
  d)  "messa  a  disposizione  sul  mercato":  la  fornitura  di   un
componente di sicurezza per ascensori per la  distribuzione  o  l'uso
sul mercato dell'Unione nel  corso  di  un'attivita'  commerciale,  a
titolo oneroso o gratuito; 
  e) "immissione sul mercato": 
  1) la prima messa a disposizione sul mercato di  un  componente  di
sicurezza per ascensori; oppure 
  2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul  mercato  dell'Unione
nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
  f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si  assume  la
responsabilita'    della    progettazione,    della    fabbricazione,
dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore; 
  g) "fabbricante": la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un
componente  di  sicurezza  per  ascensori  o  lo  fa   progettare   o
fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
commerciale; 
  h) "rappresentante autorizzato": una  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione  che  ha  ricevuto  da  un  installatore  o  un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a  suo  nome
in relazione a compiti specificati; 
  i)  "importatore":  la  persona  fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione  un  componente  di
sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo; 
  l) "distributore": la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che
mette a disposizione sul  mercato  un  componente  di  sicurezza  per
ascensori; 
  m)  "operatori  economici":  l'installatore,  il  fabbricante,   il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; 
  n) "specifica tecnica": un  documento  che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza  per  ascensori
deve soddisfare; 
  o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2,
punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
  p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo  2,
punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 
  r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale  di
accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE)
n. 765/2008; 
  s) "valutazione della conformita'": il processo atto  a  dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza  del
presente regolamento relativi a un ascensore o  a  un  componente  di
sicurezza per ascensori; 
  t) "organismo di valutazione della conformita'": un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
  u) "richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a
ottenere lo smantellamento  e  lo  smaltimento  in  sicurezza  di  un
ascensore; in relazione a un componente di  sicurezza  per  ascensori
qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di
sicurezza per ascensori  che  e'  gia'  stato  messo  a  disposizione
dell'installatore o dell'utilizzatore finale; 
  v)  "ritiro":  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa   a
disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per  ascensori
nella catena di approvvigionamento; 
  z)  "normativa  di  armonizzazione   dell'Unione":   la   normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
  aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale  l'installatore
o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di  sicurezza
per ascensori e' conforme ai requisiti  applicabili  stabiliti  nella
normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
  bb) "montacarichi": un apparecchio di  sollevamento  a  motore,  di
portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta
lungo un percorso perfettamente  definito  nello  spazio,  e  la  cui
inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi,  destinato  al
trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,
non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a
portata di una persona all'interno del supporto del carico; 
  cc)  "modifiche  costruttive  non   rientranti   nell'ordinaria   o
straordinaria manutenzione", in particolare: 
  1) il cambiamento della velocita'; 
  2) il cambiamento della portata; 
  3) il cambiamento della corsa; 
  4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o
elettrico; 
  5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con  la
sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo  cilindro-pistone,
delle porte di piano, delle difese del vano  e  di  altri  componenti
principali.»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Libera  circolazione,  immissione  sul  mercato,  messa  a
disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -  1.  Le  autorita'
competenti  non  vietano,  limitano  o  ostacolano,  nel   territorio
nazionale, l'immissione  sul  mercato  o  la  messa  in  servizio  di
ascensori o la messa a disposizione  sul  mercato  di  componenti  di
sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento. 
  2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni,  e'
consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per
ascensori  che  non  siano  conformi  al  presente   regolamento,   a
condizione che un'indicazione  visibile  specifichi  chiaramente  che
essi  non  sono  conformi  e  che  non  saranno  immessi  o  messi  a
disposizione sul mercato finche' non  saranno  stati  resi  conformi.
Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di  sicurezza
per garantire la protezione delle persone. 
  3. Gli ascensori cui si applica  il  presente  regolamento  possono
essere  immessi  sul  mercato  e  messi  in  servizio  soltanto   se,
correttamente  installati,  sottoposti  a  manutenzione  adeguata  ed
utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i  requisiti  del
presente regolamento. 
  4. I componenti di  sicurezza  per  ascensori  cui  si  applica  il
presente regolamento possono essere messi a disposizione sul  mercato
e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti  a
manutenzione adeguata ed utilizzati  secondo  la  loro  destinazione,
soddisfano i requisiti del presente regolamento.»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  e  misure
utili per gli edifici o costruzioni nei  quali  sono  installati  gli
ascensori). - 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento
rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza  previsti
all'allegato I. 
  2. I componenti di  sicurezza  per  ascensori  cui  si  applica  il
presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di  salute  e
di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui
quali sono montati di rispondere a tali requisiti. 
  3. La persona  responsabile  della  realizzazione  dell'edificio  o
della costruzione e l'installatore si  comunicano  reciprocamente  le
informazioni necessarie e prendono le misure adeguate  per  garantire
il  corretto  funzionamento   e   la   sicurezza   di   utilizzazione
dell'ascensore. 
  4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani  di  corsa
previsti per gli ascensori non contengano tubazioni  o  installazioni
diverse da  quelle  necessarie  al  funzionamento  o  alla  sicurezza
dell'ascensore.»; 
    f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  4-bis  (Obblighi  degli   installatori).   -   1.   All'atto
dell'immissione  sul  mercato  di  un  ascensore,  gli   installatori
garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato  e
sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute  e
di sicurezza di cui all'allegato I. 
  2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono
o  fanno  eseguire  la  pertinente  procedura  di  valutazione  della
conformita'  di  cui  all'articolo  6-bis.  Qualora  la   conformita'
dell'ascensore ai requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza
applicabili sia stata dimostrata da  tale  procedura,  l'installatore
redige  una  dichiarazione  di  conformita'  UE   assicurandosi   che
l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE. 
  3.  L'installatore   conserva   la   documentazione   tecnica,   la
dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione  o  le
approvazioni  per  un  periodo  di  dieci  anni  dalla  data  in  cui
l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 
  4.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un  ascensore,  gli  installatori,  per  proteggere  la
salute e la sicurezza dei consumatori,  esaminano  i  reclami  e  gli
ascensori non conformi, mantengono, se del caso,  un  registro  degli
stessi. 
  5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un
numero identificativo del tipo, della serie o del lotto  o  qualsiasi
altro elemento che ne consenta l'identificazione. 
  6. Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo
deve indicare un unico punto  presso  il  quale  l'installatore  puo'
essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono  in  una
lingua  facilmente  comprensibile  per  l'utilizzatore  finale  e  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
  7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore  sia  accompagnato
dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua  che
possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori  finali,  e,  per
gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette
istruzioni, come  pure  le  eventuali  etichettature,  devono  essere
chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
ascensore da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al  presente
regolamento prendono immediatamente le misure  correttive  necessarie
per rendere conforme tale  ascensore.  Inoltre,  qualora  l'ascensore
presenti un rischio, gli  installatori  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno  immesso  l'ascensore  sul
mercato, indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa. 
  9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata  da  parte
di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte
le  informazioni  e  la  documentazione,  in   formato   cartaceo   o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformita'  dell'ascensore
al presente regolamento, in una lingua  che  puo'  essere  facilmente
compresa da tale autorita'. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato. 
  Art.   4-ter   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.    All'atto
dell'immissione dei loro componenti di sicurezza  per  ascensori  sul
mercato, i fabbricanti garantiscono  che  siano  stati  progettati  e
fabbricati conformemente all'articolo 4, comma 2. 
  2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica  ed
eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura  di   valutazione   della
conformita' pertinente di cui all'articolo 6. Qualora la  conformita'
di un componente di sicurezza per ascensori ai  requisiti  essenziali
di salute e di sicurezza applicabili sia  stata  dimostrata  da  tale
procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE
assicurandosi che il componente di sicurezza  per  ascensori  ne  sia
corredato e appongono la marcatura CE. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la   documentazione   tecnica,   la
dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione  o  le
approvazioni per un periodo di  dieci  anni  dalla  data  in  cui  il
componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente regolamento. Si tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita'  dei  componenti  di  sicurezza  per  ascensori.  Laddove
ritenuto necessario in considerazione dei  rischi  presentati  da  un
componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per  proteggere
la salute e la  sicurezza  dei  consumatori,  eseguono  una  prova  a
campione  del  componente  di  sicurezza  per   ascensori   messo   a
disposizione sul  mercato,  esaminano  i  reclami,  i  componenti  di
sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei  componenti  di
sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un  registro  degli
stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di  sicurezza  per
ascensori che  hanno  immesso  sul  mercato  sia  apposto  un  numero
identificativo del tipo, del lotto, della  serie  o  qualsiasi  altro
elemento che consenta la loro  identificazione,  oppure,  qualora  le
dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori  non
lo  consentano,  che  le  informazioni   prescritte   siano   fornite
sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2. 
  6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori
oppure,  ove  cio'  non  sia   possibile,   sull'etichetta   di   cui
all'articolo  7,  comma  2,  il  loro  nome,  la  loro  denominazione
commerciale registrata o il loro  marchio  registrato  e  l'indirizzo
postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo  indica  un
unico punto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato. Le
informazioni relative al  contatto  sono  in  una  lingua  facilmente
comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita'  di  vigilanza
del mercato. 
  7. I fabbricanti garantiscono che il componente  di  sicurezza  per
ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di  cui  all'allegato  I,
punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente  compresa  dagli
utilizzatori finali e, per i componenti di  sicurezza  per  ascensori
immessi sul mercato italiano, in lingua italiana.  Dette  istruzioni,
come  pure  le  eventuali  etichettature,   devono   essere   chiare,
comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non
sia conforme  al  presente  regolamento  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente  di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a  seconda  dei
casi. Inoltre, qualora  il  componente  di  sicurezza  per  ascensori
presenti  un  rischio,  i  fabbricanti  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  indicando  in
particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di  sicurezza
per ascensori al presente regolamento, in una lingua che puo'  essere
facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale  autorita',
su sua richiesta, a  qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori  da  essi
immessi sul mercato. 
  Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  o
l'installatore  puo'   nominare,   mediante   mandato   scritto,   un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui  all'articolo  4-bis,
comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo  di  redigere  la
documentazione  tecnica  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,   o
all'articolo  4-ter,  comma  2,  non  rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato ricevuto dal  fabbricante  o  dall'installatore.  Il  mandato
consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i  seguenti
compiti: 
  a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di  vigilanza
la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso,  l'approvazione  o
le approvazioni relative al sistema di  qualita'  del  fabbricante  o
dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci
anni dalla data in cui il componente di  sicurezza  per  ascensori  o
l'ascensore e' stato immesso sul mercato; 
  b) a seguito di una richiesta motivata  di  un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessarie  per   dimostrare   la   conformita'   dei
componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore; 
  c)  cooperare  con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore
che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo  componenti  di  sicurezza  per  ascensori
conformi. 
  2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori  sul
mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per  ascensori
rechi la marcatura CE  e  sia  accompagnato  dalla  dichiarazione  di
conformita' UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante  abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi  5  e  6.
L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che  un  componente
di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma  2,
non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino
a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando  un  componente
di sicurezza per ascensori  presenta  un  rischio,  l'importatore  ne
informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3.  Gli  importatori  indicano  sul  componente  di  sicurezza  per
ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio  o  in
un documento di  accompagnamento  del  componente  di  sicurezza  per
ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale  presso  il  quale
possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto  sono
in una lingua facilmente  comprensibile  per  l'utente  finale  e  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
  4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza  per
ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di  cui  all'allegato  I,
punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente  compresa  dagli
utilizzatori finali e, per i componenti di  sicurezza  per  ascensori
messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 
  5. Gli  importatori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di
sicurezza  per  ascensori  e'  sotto  la  loro  responsabilita',   le
condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a
rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2. 
  6.  Laddove  ritenuto  opportuno  in  considerazione   dei   rischi
presentati  da  un  componente  di  sicurezza  per   ascensori,   gli
importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,
eseguono una  prova  a  campione  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano  i  reclami,  i
componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i  richiami  dei
componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se  del  caso,  un
registro degli stessi e informano i distributori e  gli  installatori
di qualsiasi eventuale monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non
sia conforme  al  presente  regolamento  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente  di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a  seconda  dei
casi. Inoltre, qualora  il  componente  di  sicurezza  per  ascensori
presenti un rischio,  gli  importatori  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e,  se  del  caso,  le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  indicando  in
particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  8. Per dieci anni dall'immissione del componente di  sicurezza  per
ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle
autorita' di vigilanza del mercato una copia della  dichiarazione  di
conformita' UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono  inoltre
che, su richiesta, la documentazione tecnica  possa  essere  messa  a
disposizione di tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  di  un  componente   di
sicurezza per ascensori, in una lingua  che  puo'  essere  facilmente
compresa da tale autorita'. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi  immessi
sul mercato. 
  Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando  mettono  un
componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul  mercato,  i
distributori agiscono con  la  dovuta  diligenza  in  relazione  alle
prescrizioni del presente regolamento. 
  2. Prima di mettere un componente  di  sicurezza  per  ascensori  a
disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la
marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE,
dalla documentazione  necessaria  nonche'  dalle  istruzioni  di  cui
all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che puo'  essere  facilmente
compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti  di  sicurezza
per ascensori messi a disposizione sul mercato  italiano,  in  lingua
italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato  le
prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6,  e  all'articolo
4-quinquies, comma 3. Il distributore, se  ritiene  o  ha  motivo  di
ritenere che  un  componente  di  sicurezza  per  ascensori  non  sia
conforme  all'articolo  4,  comma  2,  non  mette  il  componente  di
sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando  non
sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di  sicurezza  per
ascensori  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa   il
fabbricante o l'importatore,  nonche'  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3.  I  distributori  garantiscono  che,  mentre  un  componente  di
sicurezza  per  ascensori  e'  sotto  la  loro  responsabilita',   le
condizioni di immagazzinamento  o  di  trasporto  non  ne  mettano  a
rischio la sua conformita' all'articolo 4, comma 2. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
componente di sicurezza per ascensori da essi  messo  a  disposizione
sul mercato non sia conforme al presente  regolamento  si  assicurano
che siano prese le misure correttive necessarie per rendere  conforme
tale  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  per   ritirarlo   o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  il  componente  di
sicurezza per  ascensori  presenti  un  rischio,  i  distributori  ne
informano immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  se  del  caso,  le
altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui  hanno
messo a disposizione sul  mercato  il  componente  di  sicurezza  per
ascensori, indicando in particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  di  un  componente   di
sicurezza  per  ascensori.  Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi  a
disposizione sul mercato. 
  Art. 4-septies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori o ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore  e'  ritenuto  un  fabbricante  ai  fini  del   presente
regolamento ed e' soggetto  agli  obblighi  del  fabbricante  di  cui
all'articolo 4-ter  quando  immette  sul  mercato  un  componente  di
sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio  commerciale  o
modifica un componente di sicurezza per ascensori  gia'  immesso  sul
mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la  conformita'  al
presente regolamento. 
  Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). - 1. Gli
operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza del  mercato
che ne facciano richiesta: 
  a)  qualsiasi  operatore  economico  che  abbia  fornito  loro   un
componente di sicurezza per ascensori; 
  b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un  componente
di sicurezza per ascensori. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in  cui
e' stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e  per
dieci anni dal momento in cui essi hanno  fornito  un  componente  di
sicurezza per ascensori.»; 
    g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Presunzione  di  conformita'  degli  ascensori   e   dei
componenti di sicurezza per  ascensori).  -  1.  Gli  ascensori  e  i
componenti di sicurezza per ascensori che sono  conformi  alle  norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   sono   considerati
conformi ai requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza  di  cui
all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»; 
    h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Procedure di valutazione della conformita' dei  componenti
di sicurezza per ascensori). -  1.  I  componenti  di  sicurezza  per
ascensori  sono  sottoposti  a  una  delle  seguenti   procedure   di
valutazione della conformita': 
  a)  il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'
sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte  A,  e
la conformita' al  tipo  e'  assicurata  mediante  il  controllo  per
campione  del  componente  di  sicurezza   per   ascensori   di   cui
all'allegato IX; 
  b)  il  modello  del  componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'
sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte  A,  e
ad esso si applica la conformita' al tipo basata sulla garanzia della
qualita' del prodotto conformemente all'allegato VI; 
  c) conformita' basata sulla garanzia della qualita' totale  di  cui
all'allegato VII.»; 
    i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis  (Procedure  di  valutazione  della  conformita'  degli
ascensori). - 1. Gli ascensori sono sottoposti a una  delle  seguenti
procedure di valutazione della conformita': 
    a) qualora siano stati progettati e fabbricati in  conformita'  a
un  ascensore  modello  sottoposto  all'esame  UE  del  tipo  di  cui
all'allegato IV, parte B: 
  1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 
  2) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'
del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 
  3) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'
della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. 
    b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema
di qualita' approvato in conformita' all'allegato XI: 
  1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 
  2) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'
del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 
  3) la conformita' al modello basata sulla garanzia  della  qualita'
della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. 
  c) la conformita' basata sulla verifica dell'unita'  per  ascensori
di cui all'allegato VIII; 
  d) la conformita'  basata  sulla  garanzia  totale  di  qualita'  e
sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la  persona
responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore
e  la  persona  responsabile   dell'installazione   e   della   prova
dell'ascensore non corrispondano,  la  prima  fornisce  alla  seconda
tutti i documenti e le informazioni necessari affinche'  quest'ultima
possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova
correttamente e in sicurezza. 
  3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i
valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore
modello e quelli derivati dallo stesso. 
  4. E' permesso dimostrare  con  calcoli  o  in  base  a  schemi  di
progettazione la similarita' di una serie di dispositivi  rispondenti
ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato
I. 
  Art. 6-ter (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di
salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato II, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
allegati da V a XII ed e' continuamente aggiornata. Essa e'  tradotta
nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato  membro  nel  quale
l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e'  immesso  o
messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti
di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato
italiano, in lingua italiana. 
  3. Se all'ascensore o al componente di sicurezza per  ascensori  si
applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione  di
conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita'
UE in rapporto a tutti  questi  atti  dell'Unione.  La  dichiarazione
contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi  i  riferimenti
della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' per la conformita' del componente di sicurezza per
ascensori  e  l'installatore  si  assume  la  responsabilita'   della
conformita'  dell'ascensore  ai  requisiti  stabiliti  dal   presente
regolamento.». 
    l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Marcatura CE).  -  1.  La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai
principi generali esposti all'articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile in ogni cabina di ascensore e  su  ciascun  componente  di
sicurezza per ascensori o, se cio' non e' possibile, su  un'etichetta
fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE  e'
apposta sull'ascensore o sul componente di  sicurezza  per  ascensori
prima della loro immissione sul mercato. 
  3. La marcatura  CE  sugli  ascensori  e'  seguita  dal  numero  di
identificazione dell'organismo notificato che ha  partecipato  a  una
qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita': 
  a) l'esame finale di cui all'allegato V; 
  b) la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII; 
  c) la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII. 
  4. La marcatura CE sui componenti di  sicurezza  per  ascensori  e'
seguita dal numero di identificazione dell'organismo  notificato  che
ha  partecipato  a  una  qualsiasi  delle   seguenti   procedure   di
valutazione della conformita': 
  a) la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI; 
  b) la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII; 
  c) la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti
di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. 
  5.  Il  numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato  e'
apposto dall'organismo stesso o, in base  alle  sue  istruzioni,  dal
fabbricante   o   dal   suo   rappresentante   autorizzato,    oppure
dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La  marcatura
CE e il numero di identificazione dell'organismo  notificato  possono
essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio  o
un impiego particolare. 
  6. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo  8  si
avvalgono dei  meccanismi  esistenti  per  garantire  un'applicazione
corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e  promuovono  le
azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»; 
    m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli  ascensori  o  sui
componenti  di  sicurezza  per  ascensori  che  entrano  nel  mercato
dell'Unione). - 1. Agli ascensori e ai componenti  di  sicurezza  per
ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli  da
16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e  dal
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  coordinamento
permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli.  Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29
del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformita'
alla legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  dei  competenti  organi   tecnici   dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL). 
  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, rilevino che un ascensore o un componente  di  sicurezza  per
ascensori, sia in tutto o in parte  non  rispondente  a  uno  o  piu'
requisiti essenziali di sicurezza,  ne  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali.»; 
    n) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli  ascensori  o  i
componenti di sicurezza per ascensori che presentano  rischi).  -  1.
Qualora le autorita' di vigilanza del mercato di cui  all'articolo  8
abbiano motivi  sufficienti  per  ritenere  che  un  ascensore  o  un
componente di  sicurezza  per  ascensori  disciplinato  dal  presente
regolamento presenti un rischio per la salute o  l'incolumita'  delle
persone o, se del caso, per la sicurezza  dei  beni,  effettuano  una
valutazione  dell'ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per
ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di
cui al presente regolamento. A  tal  fine,  gli  operatori  economici
interessati cooperano ove necessario con le  autorita'  di  vigilanza
del mercato. 
  2. Se all'esito della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali concludono che un ascensore non rispetta le  prescrizioni  di
cui al presente regolamento, il Ministero  dello  sviluppo  economico
chiede tempestivamente all'installatore di adottare tutte  le  misure
correttive del caso al fine  di  rendere  l'ascensore  conforme  alle
suddette prescrizioni entro un termine  ragionevole  e  proporzionato
alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
  3. Se all'esito della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali concludono che un componente di sicurezza per  ascensori  non
rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero
dello  sviluppo  economico   chiede   tempestivamente   all'operatore
economico  interessato  di  adottare  tutte  le   misure   correttive
appropriate al  fine  di  rendere  il  componente  di  sicurezza  per
ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di  ritirarlo  o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
  4. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Qualora  ritengano  che  l'inadempienza  non  sia  ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione e dei provvedimenti  che  hanno  chiesto  agli  operatori
economici di prendere. 
  7. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di
tutti i componenti di sicurezza  per  ascensori  interessati  che  ha
immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 
  8. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure  correttive
entro il termine di cui al  comma  2,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o
proibire   l'immissione   sul   mercato   nazionale   o    l'utilizzo
dell'ascensore interessato, oppure  per  ritirarlo  dal  mercato.  La
misura  e'  adottata  con   provvedimento   motivato   e   comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso
il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere. 
  9. Qualora l'operatore economico interessato non prenda  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il  Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale
del componente di sicurezza per  ascensori,  per  ritirarlo  da  tale
mercato o  richiamarlo.  La  misura  e'  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere. 
  10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'. 
  11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza  per
ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta  non
conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure
nazionali adottate, nonche' gli argomenti  espressi  dagli  operatori
economici interessati. In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo
economico indica se l'inadempienza sia dovuta: 
  a)  alla  non  conformita'  dell'ascensore  o  del  componente   di
sicurezza per ascensori dei  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui al presente regolamento; oppure 
  b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5,  che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/33/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita'  dell'ascensore  o  del  componente  di   sicurezza   per
ascensori  interessato  e,  in  caso  di  disaccordo  con  la  misura
nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  13.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri
che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,  tale  misura
e' ritenuta giustificata. 
  14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in  relazione  all'ascensore   o   al
componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative  misure
provvisorie siano state ritenute giustificate, quale  il  suo  ritiro
dal mercato. 
  15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'ascensore  o  del
componente  di  sicurezza  per   ascensori   interessato   ad   altra
prescrizione o limitazione alla  loro  installazione  e  circolazione
adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante
o del suo mandatario, dell'installatore  o  dell'operatore  economico
destinatario del relativo provvedimento. 
  Art.  8-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito
alla procedura di cui all'articolo 8-bis, commi 7, 8  e  9,  o  delle
analoghe procedure svolte  dalle  autorita'  competenti  degli  altri
Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una  misura  assunta
da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che  una  misura
nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione.  Il  Ministero
dello  sviluppo  economico  cura   l'esecuzione   delle   conseguenti
decisioni della Commissione. 
  2. Se la misura nazionale  relativa  a  un  ascensore  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che l'immissione sul mercato  o
l'utilizzo dell'ascensore non conforme interessato siano  limitati  o
vietati, o che l'ascensore sia ritirato dal  mercato.  Se  la  misura
nazionale relativa a un componente  di  sicurezza  per  ascensori  e'
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti  necessari  a  garantire  il  ritiro  dal  mercato  del
componente di sicurezza per  ascensori  non  conforme.  Il  Ministero
dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale  e'  considerata  giustificata   e   la   non   conformita'
dell'ascensore o del componente  di  sicurezza  per  ascensori  viene
attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui  all'articolo
8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento. 
  Art. 8-quater (Ascensori o componenti di  sicurezza  per  ascensori
conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello  sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  dopo
aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo  8-bis,  commi
1, 2 e 3, ritengono  che  un  ascensore,  pur  conforme  al  presente
regolamento, presenta un rischio per la salute o la  sicurezza  delle
persone e, se del caso, la sicurezza dei  beni,  il  Ministero  dello
sviluppo economico  chiede  all'installatore  di  far  si'  che  tale
ascensore non presenti piu' tale rischio o che  sia,  a  seconda  dei
casi, richiamato dal mercato o  che  ne  venga  limitato  o  proibito
l'utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato  alla
natura del rischio. 
  2. Se il Ministero dello sviluppo  economico  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dopo   aver   effettuato   una
valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e  3,  ritengono
che un  componente  di  sicurezza  per  ascensori,  pur  conforme  al
presente  regolamento,  presenti  un  rischio  per  la  salute  o  la
sicurezza delle persone e, se del caso, la  sicurezza  dei  beni,  il
Ministero dello sviluppo  economico  chiede  all'operatore  economico
interessato di provvedere affinche' tale componente di sicurezza  per
ascensori, all'atto della sua immissione sul  mercato,  non  presenti
piu' tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori  sia,  a
seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un  periodo
di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'operatore economico garantisce
che  siano  prese  misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  gli
ascensori  o  di  tutti  i  componenti  di  sicurezza  per  ascensori
interessati che ha immesso o messo  a  disposizione  sul  mercato  in
tutta  l'Unione.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   informa
immediatamente  la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri.   Tali
informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i
dati necessari all'identificazione degli ascensori o  dei  componenti
di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e  la  catena
di fornitura degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori, la natura dei rischi connessi,  nonche'  la  natura  e  la
durata delle misure nazionali adottate. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  40,  paragrafo  4,  della
direttiva attuata con il presente regolamento. 
  Art. 8-quinquies  (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a
una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all'operatore   economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: 
  a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo  30
del regolamento (CE) n.  765/2008  o  dell'articolo  7  del  presente
regolamento; 
  b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
  c) il numero di identificazione dell'organismo notificato e'  stato
apposto in violazione dell'articolo 7 o non  e'  stato  apposto,  pur
essendo necessario a norma dell'articolo 7; 
  d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
  e)  non  e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
  f) la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e
agli allegati VII, VIII e XI non e' disponibile o e' incompleta; 
  g) il nome, la denominazione commerciale registrata  o  il  marchio
registrato  o  l'indirizzo  dell'installatore,  del   fabbricante   o
dell'importatore non e'  stato  indicato  conformemente  all'articolo
4-bis,  comma  6,  all'articolo  4-ter,  comma  6,   o   all'articolo
4-quinquies, comma 3; 
  h) le informazioni necessarie all'identificazione degli ascensori o
dei componenti di sicurezza per ascensori  non  sono  state  indicate
conformemente all'articolo 4-bis,  comma  5,  o  all'articolo  4-ter,
comma 5; 
  i) l'ascensore o il componente di sicurezza per  ascensori  non  e'
accompagnato dai documenti di cui  all'articolo  4-bis,  comma  7,  o
all'articolo 4-ter, comma  7,  o  tali  documenti  non  soddisfano  i
requisiti applicabili. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o  per
limitare o vietare la disponibilita' sul mercato  del  componente  di
sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato
dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali.»; 
    o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Notifica ed autorita' di notifica). -  1.  Ai  fini  della
notifica alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri  degli
organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi,  compiti  di
valutazione della conformita' a norma  del  presente  regolamento  il
Ministero dello sviluppo economico e' designato  quale  autorita'  di
notifica nazionale responsabile  dell'istituzione  e  dell'esecuzione
delle procedure necessarie per la valutazione  e  la  notifica  degli
organismi di valutazione  della  conformita'  e  il  controllo  degli
organismi  notificati,  anche  per  quanto  riguarda   l'ottemperanza
all'articolo 9-ter. 
  2.  L'accreditamento   degli   organismi   di   valutazione   della
conformita' di cui al comma 1 ai  fini  dell'autorizzazione  e  della
notifica, nonche'  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono
eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE)  n.  765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro trenta giorni dalla domanda  dell'organismo  corredata
dal relativo certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento e il Ministero dello  sviluppo  economico
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  sono  regolati
con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza  oneri  per  i
Ministeri  interessati.  L'organismo  nazionale   di   accreditamento
rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al
comma 5 ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilita'
civile connessa alle proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella  qualita'  di
autorita' di notifica, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo
nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione  e
controllo,  organizzano  e  gestiscono  le  relative  attivita'   nel
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
  a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli  organismi
di valutazione della conformita'; 
  b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita'  e  l'imparzialita'
delle proprie attivita'; 
  c) in  modo  che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
  d)  non  offrendo  e  non  effettuando  attivita'  eseguite   dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
  e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
  f) assegnando a tali attivita' un numero di  dipendenti  competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 9-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo  indipendente  dall'organizzazione  o  dagli  ascensori  o  dai
componenti di sicurezza per  ascensori  oggetto  di  valutazione.  Un
organismo  appartenente  a  un'associazione   d'imprese   o   a   una
federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella
progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori  o
di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta puo'  essere
ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la
sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o
dei  componenti  di  sicurezza  per  ascensori  sottoposti  alla  sua
valutazione, ne' il rappresentante di uno di  questi  soggetti.  Cio'
non preclude l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza  per
ascensori  valutati  che  sono   necessari   per   il   funzionamento
dell'organismo di valutazione  della  conformita'  o  l'uso  di  tali
ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi  privati.
Cio' non esclude la  possibilita'  di  uno  scambio  di  informazioni
tecniche  fra  il  fabbricante  o   l'installatore   e   l'organismo.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti  di
sicurezza per ascensori, ne' rappresentano i  soggetti  impegnati  in
tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che  possa  essere
in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio  o  la  loro
integrita' per quanto riguarda  le  attivita'  di  valutazione  della
conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare  per  i
servizi di consulenza. L'organismo di valutazione  della  conformita'
garantisce  che  le  attivita'  delle  sue  affiliate  o   dei   suoi
subappaltatori    non    si    ripercuotano    sulla    riservatezza,
sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di
valutazione della conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita'  professionale  e  della  competenza  tecnica
richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione
o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare
il loro giudizio o i risultati delle loro attivita'  di  valutazione,
in  particolare  da  persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai
risultati di tali attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e  per  cui  e'  stato
notificato,  indipendentemente   dal   fatto   che   siano   eseguiti
dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della  conformita'
e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza
per ascensori  per  i  quali  e'  stato  notificato,  l'organismo  di
valutazione della conformita' dispone: 
  a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
  b) delle necessarie  descrizioni  delle  procedure  in  conformita'
delle quali avviene la valutazione della conformita',  garantendo  la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; 
  c)  delle  procedure  per  svolgere  le   attivita'   che   tengono
debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in  cui
opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di   complessita'   della
tecnologia del prodotto in  questione  e  della  natura  di  massa  o
seriale del processo produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
  a) una formazione tecnica e professionale solida che includa  tutte
le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative   alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
  c)  una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  delle
norme armonizzate applicabili e delle disposizioni  pertinenti  della
normativa  di   armonizzazione   dell'Unione   e   della   pertinente
legislazione nazionale; 
  d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti  atti
a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Fino all'adozione di tale decreto si applicano  le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive 19  dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma  degli  allegati
da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,
tranne nei confronti delle autorita' competenti dello  Stato  in  cui
esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di  coordinamento  degli  organismi  notificati  per  gli   ascensori
istituito dalla Commissione europea a norma  dell'articolo  36  della
direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che  il
loro personale addetto alla  valutazione  della  conformita'  ne  sia
informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti
amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
  Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma degli allegati da IV a XII. 
  Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica  e  modifiche  delle
notifiche).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita'  di  valutazione  della  conformita',
della procedura o delle procedure di  valutazione  della  conformita'
degli ascensori o dei componenti di sicurezza  per  ascensori  per  i
quali tale organismo dichiara di essere  competente,  nonche'  da  un
certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale  di
accreditamento che  attesta  che  l'organismo  di  valutazione  della
conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfino  le
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla
Commissione e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando  lo  strumento
elettronico di notifica elaborato e  gestito  dalla  Commissione.  Il
Ministero dello  sviluppo  economico  pubblica  sul  proprio  sito  i
provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati   agli   organismi   di
valutazione della conformita'. 
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione  della  conformita',  la  procedura  o  le  procedure  di
valutazione della conformita' e  gli  ascensori  o  i  componenti  di
sicurezza per ascensori interessati, nonche' la relativa attestazione
di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente regolamento. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda  dei  casi,
in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni
o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  Il
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti  a  tal  fine
assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le  misure
appropriate  per  garantire  che  le  pratiche  di   tale   organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del  mantenimento  della  competenza  dell'organismo
notificato in  questione.  Qualora  la  Commissione  accerti  che  un
organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni
per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta  le  misure
correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione
della Commissione e, all'occorrenza, ritirare la notifica. 
  Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi  notificati  e
ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle
procedure di valutazione della conformita' di cui agli articoli  6  e
6-bis. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia  dell'ascensore  o  del  componente  di
sicurezza per ascensori in questione e  della  natura  seriale  o  di
massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il
grado  di  rigore  e  il  livello  di  protezione  necessari  per  la
conformita'  degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori al presente regolamento. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento  o
le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche  tecniche  non
siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede
a tale installatore o fabbricante di prendere  le  misure  correttive
appropriate e non rilascia un certificato. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita'  successivo  al  rilascio  di   un   certificato   o   di
un'approvazione  riscontri  che  un  ascensore  o  un  componente  di
sicurezza per ascensori non e' piu' conforme chiede  all'installatore
o al  fabbricante  di  prendere  le  misure  correttive  opportune  e
all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi. 
  6. Ferma la  tutela  giurisdizionale  avverso  le  decisioni  degli
organismi notificati, contro i  medesimi  provvedimenti  puo'  essere
espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento
dall'organismo nazionale di accreditamento. 
  Art. 9-sexies (Obbligo di informazione  a  carico  degli  organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e l'organismo nazionale di accreditamento: 
  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un
certificato o di un'approvazione; 
  b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o  sulle
condizioni della notifica; 
  c) di eventuali richieste  di  informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
  d) su richiesta, delle attivita' di valutazione  della  conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati  a  norma  della  direttiva  attuata   con   il   presente
regolamento,  le  cui  attivita'  di  valutazione  della  conformita'
coprono il medesimo tipo di ascensori  o  i  medesimi  componenti  di
sicurezza per  ascensori,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti  designati,  al  sistema   di   coordinamento   e   di
cooperazione tra organismi  notificati  istituito  dalla  Commissione
europea a norma della direttiva attuata con il  presente  regolamento
ed  ai  lavori  del   relativo   gruppo   settoriale   di   organismi
notificati.»; 
    q) l'articolo 10 e' abrogato; 
    r) all'articolo 11, prima del comma 1, e' anteposto il seguente: 
  «01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la
protezione delle  persone  allorche'  gli  ascensori  sono  messi  in
servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare  modifiche  degli
ascensori  rispetto  a  quanto  disposto  dal  Capo  I  del  presente
regolamento  e   nell'osservanza   della   legislazione   dell'Unione
europea.»; 
    s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I  a
XII di cui all'allegato A al presente regolamento. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 32 della legge
          24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O.: 
              «Art.  5  (Attuazione  di  direttive  comunitarie   con
          regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato  a
          dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di  cui
          all'allegato  C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di  Stato,  attenendosi  a  principi  e  criteri
          direttivi corrispondenti a quelli enunciati  nelle  lettere
          b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2. 
              2. Fermo restando il disposto  dell'art.  5,  comma  1,
          della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di  cui  al
          comma 1 del presente articolo possono altresi',  per  tutte
          le materie non coperte da riserva assoluta di  legge,  dare
          attuazione  alle  direttive,   anche   se   precedentemente
          trasposte, di cui le  direttive  comprese  nell'allegato  C
          costituiscano   la   modifica,   l'aggiornamento   od    il
          completamento. 
              3.  Ove  le  direttive  cui   essi   danno   attuazione
          prescrivano  di  adottare  discipline   sanzionatorie,   il
          Governo, in deroga a quanto  stabilito  nell'art.  8,  puo'
          prevedere nei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  per  le
          fattispecie individuate dalle  direttive  stesse,  adeguate
          sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
          ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
          c) del comma 1 dell'art. 2.». 
              «Art. 32 (Ascensori). - 1. Il regolamento da emanare  a
          norma dell'art. 4 della legge 9  marzo  1989,  n.  86  ,  e
          successive  modificazioni,   per   adeguare   l'ordinamento
          italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella
          medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti  principi
          generali: 
              a)  disporre  che  gli  ascensori,   con   i   relativi
          componenti di sicurezza, siano  messi  in  commercio  e  in
          servizio solo se rispondono ai  requisiti  di  sicurezza  e
          salute  previsti  dalla   direttiva   95/16/CE.   Eventuali
          prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare  ad
          introdurre  modifiche  agli  ascensori  rispetto  a  quanto
          previsto dalla direttiva 95/16/CE; 
              b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di  cui
          alla lettera a)  gli  ascensori  e  i  relativi  componenti
          muniti   della   marcatura   CE   e   accompagnati    dalla
          dichiarazione CE di conformita'; 
              c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che
          recepiscono le norme armonizzate,  nonche'  delle  norme  e
          specifiche  tecniche  nazionali   rivolte   alla   corretta
          applicazione dei requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di
          salute; 
              d)   prevedere   che   siano   adottate    le    misure
          dell'immediato  ritiro  dal  mercato  e  del   divieto   di
          commercializzazione e messa in  esercizio  di  ascensori  e
          relativi  componenti  di  sicurezza  che,   nonostante   la
          marcatura CE e  l'utilizzazione  in  conformita'  alla  sua
          destinazione, mettono a rischio la sicurezza  e  la  salute
          delle persone e la sicurezza dei  beni,  dandone  immediata
          comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee; 
              e) prevedere specificamente gli  obblighi  che  gravano
          sul fabbricante, sul suo mandatario con sede  nella  Unione
          europea, sull'installatore, sulla persona responsabile  del
          progetto dell'ascensore, sulla persona  che  commercializza
          quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonche'  su  chi
          costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso
          personale; 
              f) prevedere presupposti e  modalita'  di  designazione
          dei componenti degli organismi incaricati di effettuare  le
          procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e
          degli esami di competenza; 
              g)  determinare  le  modalita'  di  apposizione   della
          marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare  dal
          mercato l'ascensore e il componente di sicurezza  ai  quali
          sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17  (Attuazione  della
          direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
          la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, S.O.: 
              «Art.  16  (Ascensori  e   montacarichi).   -   1.   Le
          disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE,  per
          la parte relativa alle modifiche della  direttiva  95/16/CE
          in materia di ascensori, sono adottate con regolamento,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  modifica  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 aprile  1999,  n.  162,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, punto 1, lettera  c)
          del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea,
          che  modifica  le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del
          Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
          97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e
          2009/105/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che
          abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la  decisione
          n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento si intende per: 
              (Omissis). 
                c) "norma armonizzata": una  norma  europea  adottata
          sulla base di  una  richiesta  della  Commissione  ai  fini
          dell'applicazione    della     legislazione     dell'Unione
          sull'armonizzazione; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  punti  10)  e
          11),  30  e  21  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento si intende per: 
              (Omissis). 
              10)  "accreditamento"  attestazione  da  parte  di   un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
              11) "organismo  nazionale  di  accreditamento"  l'unico
          organismo che in uno Stato membro e' stato  autorizzato  da
          tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; 
              (Omissis).». 
              «Art. 30 (Principi generali della marcatura CE).  -  1.
          La marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante  o
          dal suo mandatario. 
              2. La marcatura CE, come presentata all'allegato II, e'
          apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione  e'
          prevista   dalla   specifica   normativa   comunitaria   di
          armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti. 
              3. Apponendo o  avendo  apposto  la  marcatura  CE,  il
          fabbricante accetta di assumersi la  responsabilita'  della
          conformita'  del   prodotto   a   tutte   le   prescrizioni
          applicabili  stabilite  nella  normativa   comunitaria   di
          armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. 
              4. La marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta  la
          conformita'  del  prodotto  alle  prescrizioni  applicabili
          della normativa comunitaria  di  armonizzazione  pertinente
          che ne dispone l'apposizione. 
              5.  E'  vietata  l'apposizione  su   un   prodotto   di
          marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore
          i terzi circa  il  significato  della  marcatura  CE  o  il
          simbolo grafico  della  stessa.  Puo'  essere  apposta  sul
          prodotto  ogni  altra  marcatura  che  non  comprometta  la
          visibilita',  la  leggibilita'  ed  il  significato   della
          marcatura CE. 
              6. Senza pregiudizio dell'art.  41,  gli  Stati  membri
          garantiscono  l'applicazione  corretta   del   regime   che
          disciplina  la  marcatura  CE  e   promuovono   le   azioni
          appropriate contro l'uso  improprio  della  marcatura.  Gli
          Stati  membri  istituiscono   inoltre   sanzioni   per   le
          infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per  le
          infrazioni gravi. Tali  sanzioni  sono  proporzionate  alla
          gravita'  dell'infrazione  e  costituiscono  un  deterrente
          efficace contro l'uso improprio.». 
              «Art. 21 (Misure restrittive). - 1.  Gli  Stati  membri
          garantiscono che le  misure  adottate,  conformemente  alla
          pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, al fine
          di vietare o limitare la messa a disposizione del  prodotto
          sul mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal mercato,
          siano proporzionate e indichino i motivi esatti  sui  quali
          sono basate. 
              2.  Tali   misure   sono   comunicate   senza   indugio
          all'operatore economico pertinente, che e'  contestualmente
          informato dei mezzi di  ricorso  previsti  dalla  normativa
          dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi
          di ricorso sono soggetti. 
              3.  Prima  dell'adozione  di  una  misura  di  cui   al
          paragrafo 1, all'operatore economico interessato e' data la
          possibilita' di essere ascoltato entro un adeguato  periodo
          non  inferiore  ai  dieci   giorni,   a   meno   che   tale
          consultazione non sia resa impossibile  dall'urgenza  della
          misura  da  adottare,  giustificata  dalle  prescrizioni  a
          tutela della salute, della  sicurezza  o  da  altri  motivi
          connessi agli interessi pubblici oggetto  della  pertinente
          normativa comunitaria di  armonizzazione.  Se  l'azione  e'
          stata adottata senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e'
          data l'opportunita' di essere sentito non appena  possibile
          e la misura adottata e' tempestivamente riesaminata. 
              4. Ogni misura di cui al paragrafo 1 e' tempestivamente
          ritirata o  modificata  non  appena  l'operatore  economico
          dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  38  della  direttiva
          2014/33/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
          febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli
          Stati membri relative agli ascensori  e  ai  componenti  di
          sicurezza per ascensori: 
              «Art.  38  (Procedura  a  livello  nazionale  per   gli
          ascensori o i componenti di  sicurezza  per  ascensori  che
          presentano rischi). - 1. Qualora le autorita' di  vigilanza
          del mercato di uno Stato membro abbiano motivi  sufficienti
          per ritenere che un ascensore o un componente di  sicurezza
          per  ascensori  disciplinato   dalla   presente   direttiva
          presenti un rischio per la  salute  o  l'incolumita'  delle
          persone  o,  se  del  caso,  per  la  sicurezza  dei  beni,
          effettuano una valutazione dell'ascensore o del  componente
          di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le
          prescrizioni pertinenti di cui alla presente  direttiva.  A
          tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove
          necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 
              Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le
          autorita'  di  vigilanza  del  mercato  concludono  che  un
          ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente
          direttiva,  chiedono  tempestivamente  all'installatore  di
          adottare tutte le misure correttive del  caso  al  fine  di
          rendere l'ascensore  conforme  alle  suddette  prescrizioni
          entro un termine ragionevole e  proporzionato  alla  natura
          del rischio, a seconda dei casi. 
              Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le
          autorita'  di  vigilanza  del  mercato  concludono  che  un
          componente di  sicurezza  per  ascensori  non  rispetta  le
          prescrizioni  di  cui  alla  presente  direttiva,  chiedono
          tempestivamente  all'operatore  economico  interessato   di
          adottare tutte le misure correttive appropriate al fine  di
          rendere il componente di sicurezza per  ascensori  conforme
          alle  suddette  prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o   di
          richiamarlo dal mercato  entro  un  termine  ragionevole  e
          proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
              Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  ne  informano
          l'organismo notificato competente. 
              L'art. 21 del regolamento (CE) n. 765/2008  si  applica
          alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente
          paragrafo. 
              2.  Qualora  ritengano  che  l'inadempienza   non   sia
          ristretta  al  territorio  nazionale,   le   autorita'   di
          vigilanza del mercato informano la Commissione e gli  altri
          Stati  membri  dei  risultati  della  valutazione   e   dei
          provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di
          prendere. 
              3. L'operatore economico  garantisce  che  siano  prese
          tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti
          gli ascensori e di tutti  i  componenti  di  sicurezza  per
          ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione
          sul mercato in tutta l'Unione. 
              4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure
          correttive entro il termine di cui al paragrafo 1,  secondo
          comma, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte
          le opportune misure provvisorie  per  limitare  o  proibire
          l'immissione  sul  loro  mercato  nazionale  o   l'utilizzo
          dell'ascensore  interessato,  oppure  per   ritirarlo   dal
          mercato. 
              Qualora l'operatore economico interessato non prenda le
          misure correttive adeguate  entro  il  periodo  di  cui  al
          paragrafo 1, terzo comma, le  autorita'  di  vigilanza  del
          mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie  per
          proibire o  limitare  la  messa  a  disposizione  sul  loro
          mercato  nazionale  del   componente   di   sicurezza   per
          ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. 
              Le  autorita'  di  vigilanza  del   mercato   informano
          immediatamente la Commissione e gli altri Stati  membri  di
          tali misure. 
              5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, terzo  comma,
          includono tutti i particolari  disponibili,  soprattutto  i
          dati necessari  all'identificazione  dell'ascensore  o  del
          componente di sicurezza per ascensori non conforme, la  sua
          origine, la natura della presunta  non  conformita'  e  dei
          rischi  connessi,  la  natura  e  la  durata  delle  misure
          nazionali adottate, nonche' gli  argomenti  espressi  dagli
          operatori  economici  interessati.   In   particolare,   le
          autorita'   di   vigilanza   del   mercato   indicano    se
          l'inadempienza sia dovuta: 
              a) alla non conformita' dell'ascensore o del componente
          di sicurezza per  ascensori  dei  requisiti  essenziali  di
          salute e di  sicurezza  di  cui  alla  presente  direttiva;
          oppure 
              b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'art.
          14, che conferiscono la presunzione di conformita'. 
              6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato
          la procedura a norma del presente articolo informano  senza
          indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti  i
          provvedimenti adottati, di tutte le  altre  informazioni  a
          loro disposizione sulla non  conformita'  dell'ascensore  o
          del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in
          caso di disaccordo con la misura nazionale adottata,  delle
          loro obiezioni. 
              7.  Qualora,  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  delle
          informazioni di cui al  paragrafo  4,  secondo  comma,  uno
          Stato membro  o  la  Commissione  non  sollevino  obiezioni
          contro la misura provvisoria presa  da  uno  Stato  membro,
          tale misura e' ritenuta giustificata. 
              8. Gli Stati membri  garantiscono  che  siano  adottate
          senza indugio le opportune misure restrittive in  relazione
          all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in
          questione, quale il suo ritiro dal mercato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del regolamento (UE)
          n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del  25
          ottobre 2012 sulla  normazione  europea,  che  modifica  le
          direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio  nonche'  le
          direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,  98/34/CE,
          2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e   2009/105/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: 
              «Art. 11 (Obiezioni formali alle norme armonizzate).  -
          1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga
          che una norma armonizzata  non  soddisfi  completamente  le
          prescrizioni cui intende riferirsi  e  che  sono  stabilite
          dalla pertinente legislazione  dell'Unione  in  materia  di
          armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una
          spiegazione   dettagliata   e   la   Commissione,    previa
          consultazione del comitato istituito  dalla  corrispondente
          legislazione  dell'Unione  in  materia  di  armonizzazione,
          laddove esista, o previe altre forme  di  consultazione  di
          esperti del settore, decide di: 
              a) pubblicare, di non pubblicare o  di  pubblicare  con
          limitazioni  i  riferimenti  alla  norma   armonizzata   in
          questione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
              b)  mantenere,  di  mantenere  con  limitazioni  o   di
          ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in  questione
          nella o dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
              2. La Commissione pubblica  sul  proprio  sito  web  le
          informazioni relative alle norme armonizzate che sono state
          oggetto della decisione di cui al paragrafo 1. 
              3.   La   Commissione   informa   l'organizzazione   di
          normazione europea interessata della decisione  di  cui  al
          paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione  delle
          norme armonizzate in questione. 
              4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a),  del
          presente  articolo,  e'  adottata  secondo   la   procedura
          consultiva di cui all'art. 22, paragrafo 2. 
              5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b),  del
          presente articolo, e' adottata secondo la procedura d'esame
          di cui all'art. 22, paragrafo 3.». 
              - La direttiva del Ministro delle attivita'  produttive
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 77 del 2 aprile 2003, reca: «Documentazione da  produrre
          per l'autorizzazione degli  organismi  alla  certificazione
          CE».